Se operi in una struttura ospedaliera, centro medico, poliambulatorio, centro odontoiatrico, veterinario, socio-assistenziale, o in qualsiasi altra istituzione sanitaria organizzata come struttura di impresa o ente, la normativa RENTRI ti riguarda direttamente. Queste strutture sono classificate come produttori di rifiuti pericolosi di origine sanitaria e sono obbligate a conformarsi alle nuove disposizioni per la gestione dei rifiuti.
L'obbligo di iscrizione varia in base al numero di dipendenti:
Sì, dal momento dell’iscrizione.
Infatti, i soggetti sopra elencati, che sono tenuti a mantenere il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ai sensi dell’articolo 190, comma 1 del Decreto Legislativo 152/2006, devono rispettare le seguenti tempistiche:
A partire da tali scadenze, sarà obbligatorio mantenere il registro in formato digitale e trasmettere i dati al RENTRI secondo le tempistiche dettate dalla normativa del settore.
La numerazione delle operazioni continuerà ad essere progressiva su base annuale.
Dal 13 febbraio 2025 e fino alla data di iscrizione al RENTRI, sarà obbligatorio utilizzare il NUOVO MODELLO DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO/SCARICO IN FORMATO CARTACEO VIDIMATO PRESSO LA CCIAA. Questo modello di registro è scaricabile dal sito del RENTRI nell’area riservata ai soggetti non iscritti, ma non sarà utilizzabile prima dell’entrata in vigore del RENTRI stesso (13/02/25).
Con il RENTRI entrerà in vigore un nuovo modello di FIR cartaceo, che dovrà essere predisposto in 2 copie A4 anziché 4 copie ricalcanti, vidimato digitalmente.
A partire dal 13 febbraio 2025, come produttore di rifiuti, dovrai vidimare digitalmente il FIR cartaceo e compilarlo tramite sistemi gestionali, servizi di supporto del RENTRI o anche manualmente. Se non sei ancora iscritto al RENTRI, sarà necessario provvedere alla registrazione nell’area riservata ai "Produttori non iscritti".
In alternativa, sarà comunque possibile utilizzare il formulario compilato dal trasportatore, anch’esso predisposto sul nuovo modello e vidimato digitalmente.
Dal 13 febbraio 2025, sarà obbligatorio utilizzare il modello FIR indicato nell’Allegato II del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n. 59 (il cosiddetto “nuovo modello”), che prevede la riproduzione in due copie (non più quattro come in precedenza). Una delle copie, datata e firmata, rimarrà al produttore, mentre l’altra accompagnerà il rifiuto durante il trasporto. Al suo arrivo, questa copia sarà sottoscritta e datata dal destinatario, che ne fornirà una riproduzione (come fotocopia, foto o scansione) al trasportatore.
Infine, il trasportatore provvederà a trasmettere una copia del formulario completato in tutte le sue parti e firmato dal destinatario sia al produttore/detentore, sia agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
La trasmissione della copia completa del formulario può avvenire tramite:
a) consegna diretta;
b) posta elettronica certificata (PEC);
c) servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, quando attivi.
A partire da questa data, sarà obbligatorio emettere i FIR in formato digitale e trasmettere i dati relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI. La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro dieci giorni lavorativi dalle operazioni di registrazione.
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