Impatti e procedure del nuovo registro RENTRI per medici e professionisti sanitari



L'introduzione del RENTRI rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione e l'efficienza nella gestione dei rifiuti sanitari. È essenziale che tutti i professionisti coinvolti comprendano questi cambiamenti e si preparino adeguatamente per adeguarsi alle nuove normative. Agendo tempestivamente e in modo informato, potrai garantire la conformità e la continuità della tua attività professionale senza interruzioni.

Se sei un medico di base, veterinario, dentista, o un medico specialista (dermatologo, ginecologo o urologo, ecc.), oppure gestisci uno studio professionale non organizzato in struttura di impresa, l'iscrizione al nuovo Registro RENTRI è obbligatoria per te.

Questo registro riguarda tutti i professionisti che producono rifiuti sanitari, obbligandoli a una gestione più scrupolosa e digitalizzata dei rifiuti.

Ecco alcune informazioni pratiche per adempiere correttamente ed efficientemente al RENTRI.

Quando iscriversi al RENTRI?

L'iscrizione deve avvenire tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026.

È essenziale procedere con l'iscrizione entro queste date per evitare sanzioni e garantire la conformità con le nuove normative.

Con l'iscrizione al RENTRI, i medici e i professionisti sanitari sono obbligati a compilare il Registro Digitale e trasmettere i relativi dati

Con l'iscrizione al RENTRI vi è l'obbligo alla compilazione del Registro Digitale e alla trasmissione dei dati seconda la tempistica dettata dalla normativa del settore. 

I formulari dal 13/02/2025 saranno compilati in base alla nuova modulistica e vi è l'obbligo de mantenere la conservazione per tre anni.

Cosa cambia per questi soggetti con l’entrata in vigore del RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025 per i professionisti sanitari?

L'adozione del nuovo modello di Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) cartaceo, predisposto in 2 copie A4 anziché le precedenti 4 copie ricalcanti e vidimato digitalmente, diventerà obbligatoria.

Come produttori di rifiuti pericolosi, a partire da tale data, i medici e i professionisti sanitari saranno tenuti a vidimare digitalmente il FIR cartaceo e a compilarlo attraverso i sistemi gestionali, i servizi di supporto del RENTRI o manualmente. Coloro che non sono ancora iscritti al RENTRI dovranno procedere alla registrazione nell'area riservata "produttori non iscritti". È sempre possibile, in alternativa, demandare alla compilazione del formulario da parte del trasportatore, che è predisposto secondo il nuovo modello e vidimato digitalmente. 

Infatti, a partire dal 13 febbraio 2025 sarà in vigore il modello di Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) descritto nell’Allegato II del Decreto Ministeriale del 4 aprile 2023, n. 59 (c.d. "nuovo modello"), che deve essere riprodotto in due copie anziché quattro, come previsto dal precedente modello allegato al DM 145/1998.

Una delle due copie del FIR, datate e firmate, rimane al produttore, mentre l'altra accompagna il rifiuto durante il trasporto e viene sottoscritta e datata dal destinatario al suo arrivo, che poi ne rilascia una riproduzione (ad esempio, fotocopia, foto o scansione) al trasportatore.

Il trasportatore, a sua volta, provvede a trasmettere al produttore/detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto una copia del formulario compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario.

E la trasmissione/ricezione della ex “quarta copia”?

Permane l'obbligo da parte del trasportatore della trasmissione della copia firmata dall'impianto di destinazione ex "quarta copia" tramite le seguente modalità:

  1. consegna diretta;
  2. posta elettronica certificata;
  3. servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI, quando saranno attivi.

E a partire dal 13 febbraio 2026?

Dal 13 febbraio 2026, sarà necessario emettere i Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato digitale e trasmettere i dati relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI. La trasmissione dei dati dovrà essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione delle operazioni.


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Data pubblicazione: 3/02/2025

Argomento: Attività, Nuovi servizi

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