Se gestisci un'attività nel settore della bellezza o del benessere personale, come tatuaggi, piercing, trucco permanente (ATECO 96.09.02), sei un'estetista (ATECO 96.02.02) o un parrucchiere (ATECO 96.02.01), o hai un'attività di manicure o pedicure (ATECO 96.02.03), è importante sapere che rientri tra i produttori di rifiuti pericolosi di origine sanitaria. Questo ti rende un soggetto obbligato all'iscrizione al RENTRI.
La tua obbligazione all'iscrizione dipende dal numero di dipendenti:
La normativa rimane invariata per i soggetti obbligati alla compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti. Pertanto, se avevi già optato per adempiere a tale obbligo conservando per 3 anni i formulari identificativi dei rifiuti trasportati (la prima copia e l'ex "quarta copia" che attesta l'avvenuto smaltimento con la sezione destinatario compilata), puoi continuare in questa maniera. Tuttavia, coloro che tengono i registri di carico e scarico secondo le modalità definite dall'articolo 190 sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati.
Il RENTRI introduce il nuovo modello di Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) cartaceo, che semplifica la documentazione riducendola a due copie A4, digitalmente vidimate, anziché le quattro copie ricalcanti precedenti.
Come produttore di rifiuti pericolosi, dovrai vidimare digitalmente il FIR cartaceo e compilarlo tramite i sistemi gestionali, i servizi di supporto del RENTRI o manualmente.
Se non sei ancora iscritto al RENTRI, dovrai provvedere alla registrazione nell’area riservata “Produttori non iscritti”. È sempre possibile, in alternativa, utilizzare il formulario del trasportatore, che è sempre predisposto sul nuovo modello e vidimato digitalmente.
A partire dal 13 febbraio 2025, entrerà in vigore il modello di FIR descritto nell’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (il "nuovo modello"), che deve essere riprodotto in due copie anziché le quattro previste dal vecchio modello allegato al DM 145/1998.
Una delle due copie del FIR, datate e firmate, rimane al produttore; l'altra accompagna il rifiuto durante il trasporto e viene sottoscritta e datata dal destinatario all'arrivo, che ne rilascia una riproduzione (ad esempio, fotocopia, foto o scansione) al trasportatore.
Quest'ultimo, poi, provvede a trasmettere al produttore/detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto una copia del formulario, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario.
La trasmissione della copia completa del formulario può avvenire mediante:
a) consegna diretta;
b) posta elettronica certificata;
c) i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI, quando attivi.
Il trasportatore, già iscritto al RENTRI, che utilizza i servizi di cui al punto c), deve accedere all’area riservata “Operatori” e caricare la copia completa del FIR.
I soggetti intervenuti nella movimentazione a loro volta possono scaricare la copia accedendo alla propria area riservata del RENTRI o inserendo gli estremi del formulario (numero del FIR) oppure scansionando il QR Code presente sulla copia del FIR in proprio possesso.
Dal 13 febbraio 2026, sarà obbligatorio emettere i FIR in formato digitale e trasmettere i dati relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI entro dieci giorni lavorativi dalle operazioni di registrazione. Questo cambio mira a migliorare l'efficienza e l'accuratezza nella gestione dei rifiuti pericolosi, riducendo al contempo il carico amministrativo e migliorando la conformità normativa
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