Focus sull'attuale disciplina, sul trasporto e sui contenitori da impiegare per i rifiuti sanitari a rischio infettivo
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 2003, n 254, intitolato "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari "disciplina i rifiuti sanitari, cui art.1 comma5 li classifica in:
La normativa dei rifiuti sanitari deve coordinarsi con le norme regolamentari e tecniche attuative del D.L.vo 152/06 che disciplinano la gestione dei rifiuti. Queste classi di rifiuti sono caratterizzate da due differenti requisiti:
Il DPR n. 254/03 indica, per ciascuna tipologia di rifiuti sanitari:
Di seguito andremo ad approfondire le diverse disposizioni riguardanti i rifiuti sanitari:
Il D.P.R. n. 254/03, applicabile sia alle strutture sanitarie sia all'insieme di attività che generano rifiuti sanitari (es. farmacie), differenzia tali rifiuti in base al carattere di infettività e secondo quest'ultimo paramento vengono definite le modalità di gestione e smaltimento.
Per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti sanitari si necessità dell'utilizzo di appositi contenitori:
Successivamente deve esser impiegato un secondo contenitore rigido esterno, nel quale deve essere presente la seguente scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo". Tale contenitore deve avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti e sollecitazioni che possono verificarsi durante il trasporto, e deve avere un colore idoneo per permettere la distinzione con gli imballaggi utilizzati per altri rifiuti. Molta attenzione va posta alla fase della "chiusura del contenitore" che determina la creazione del rifiuto vero e proprio, e da quel momento entrano in vigore le disposizioni in materia di deposito temporaneo, iniziando a decorrere il tempo di durata massima del rifiuto.
È opportuno sottolineare che in caso di trasporto di rifiuti sanitari pericolosi devono essere rispettate le norme ADR per quanto riguarda gli imballaggi, mezzi di trasporto e segnalazione.
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